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Governo, ok Cdm a decreto attuazione patto Ue su migrazione e asilo

di italpress Giugno 4, 2026

In Breve

Quando entrerà in vigore il Patto UE su migrazione e asilo in Italia?

Il Patto entrerà in vigore il 12 giugno 2026.

Quante domande di asilo dovrà esaminare l'Italia nella procedura di frontiera nel primo anno?

Fino a 16.032 domande annue.

Qual è il termine massimo per concludere le procedure di frontiera?

Le procedure devono concludersi entro dodici settimane.

Governo, ok Cdm a decreto attuazione patto Ue su migrazione e asilo

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri allo schema di decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea su migrazione e asilo.
Il Patto UE sulla migrazione e l’asilo sarà in vigore dal 12 giugno 2026 e il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri servirà a “rendere immediatamente operative le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti”, si legge in una scheda di sintesi diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm. In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia “dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue”. La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale; provenienti da paesi che presentano un tasso di accoglimento di domande inferiore al 20 per cento o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. Le procedure “devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane”.
Di qui “la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo” e “apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari chye saranno impegnati nella suddetta attività”. Le nuove norme del Patto prevedono che per la durata della procedura di frontiera, il richiedente sia tenuto, di regola, a soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, in una zona di transito oppure in altri luoghi designati dallo Stato membro, senza che ciò comporti autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale, fatta salva la ricorrenza delle condizioni per il trattenimento. “Ciò comporta la necessità di individuare i luoghi nei quali il richiedente deve permanere durante tale procedura”.
Inoltre, come corollario dell’effettività della procedura di frontiera, “è necessario introdurre nell’ordinamento interno le disposizioni che consentono l’adozione di decisioni di rigetto di maggiore rigore, con specifico riguardo alle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda”. Infine, “particolarmente incisiva è la previsione del fermo del soggetto alla frontiera che consente di tenere a disposizione lo straniero per un massimo di 72 ore nelle more degli accertamenti sull’identità e la pericolosità dello stesso”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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