Consulta, l’uscente Prosperetti: “Se giudici eletti giovedì, in tempo per plenum su referendum”

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(Adnkronos) –
Ennesima fumata nera in Parlamento
, riunito in seduta comune per l'elezione dei

quattro giudici mancanti della Corte costituzionale. Si rischia adesso a causa delle successive formalità da espletare di pregiudicare la ricostituzione del plenum della Consulta entro lunedì prossimo, quando la Corte si riunirà in Camera di Consiglio sull'ammissibilità dei referendum, tra cui quello sull'Autonomia. E' così? "Se i parlamentari eleggessero i 4 giudici giovedì prossimo, i neo eletti potrebbero fare in tempo, giurando al Quirinale venerdì 17, anche se non porta bene", risponde scherzando con l'Adnkronos l'ex vice presidente della Corte costituzionale Giulio Prosperetti, nella rosa dei 4 giudici ancora da sostituire con il voto delle Camere in seduta comune.  Secondo Prosperetti, la verifica di requisiti e non incompatibilità degli eletti che dovrà effettuare la Corte immediatamente dopo l'elezione infatti "è una formalità, molto rapida perché le persone sono conosciute" e che si espleta in tempi celeri "attraverso la nomina di un relatore che riferisce sui titoli dei neo eletti". Nella storia della Corte tuttavia ci sono stati alcuni episodi in cui i giudici costituzionali hanno dovuto discutere dei titoli più a lungo del previsto: "C'è stato il caso di Fernanda Contri", prima donna a diventare giudice della Corte costituzionale della Repubblica italiana nel 1996 grazie alla nomina del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. "Il problema dibattuto sulla Contri – racconta il giudice costituzionale – fu che non aveva l'anzianità di 20 anni di avvocato, ma grazie al cambiamento della legge che aboliva il procuratore legale fu confermata. Si ritenne infatti che anche gli anni da procuratore contribuissero a contemplare il ventennio richiesto dalla Costituzione". E poi, ricorda Prosperetti, "un caso più importante ed in là nel tempo: quello di Brunetto Bucciarelli Ducci", eletto dal Parlamento in seduta comune nella seduta del 27 gennaio 1977, insieme ad Alberto Malagugini e a Oronzo Reale. "Il problema fu che Bucciarelli Ducci era magistrato ma avendo fatto sempre carriera politica non era arrivato in Cassazione e la eleggibilità alla Corte è riservata alle magistrature superiori. Tuttavia si disse che l'esser stato presidente della Camera lo poneva a un livello tale per cui fu comunque ritenuta legittima la sua designazione. Anche se successivamente quando si ventilò il nome di Luciano Violante che pure era stato presidente della Camera, non se ne fece niente perché si ritenne che non aveva i requisiti". Provenienze politiche non rilevano su operato giudici: In Italia non esiste dissenting opinion, segreto Camera Consiglio li assolve da componenti che li hanno espressi'  Quindi commentando all'Adnkronos lo stallo della politica e delle camere rispetto all'elezione dei giudici costituzionali, l'ex vice presidente della Consulta afferma: "Io credo ci siano problemi all'interno dei gruppi politici, non fra i gruppi politici, a causa dell'affastellamento fra le candidature e della necessità di valutare anche la potabilità del candidato proposto dall'altra parte. Non è infatti una ripartizione secca". "Ma la verità – rimarca – è che le provenienze non rilevano minimamente. Nella mia esperienza nella Corte non si è mai palesato un giudizio di alcun membro che fosse minimamente influenzato dalla componente che lo aveva espresso". L'arrovellarsi della politica in un certo senso lascerebbe il tempo che trova: in Italia non c'è oltretutto l'istituto della dissenting opinion, cioè la possibilità per i giudici dissenzienti in un collegio di farlo sapere e di motivare la propria posizione. "C'è stata una grossa polemica sulla dissenting opinion sollevata da Zanon – ricorda Prosperetti -. Io sono stato sempre contrario a questo strumento perché farebbe emergere le provenienze, perché conduce al dover render conto del proprio voto e del perché non ci si è opposti. Mentre il segreto della Camera di Consiglio assolve tutti i giudici dall'essere o meno conviventi con le componenti che li hanno espressi".
 Fisiologico l'accorpamento di nomi per il voto, è in vigore dall'istituzione Corte Potrebbe essere la richiesta di una quaterna di nomi ad avere complicato la scelta del Parlamento? "E' stato molto criticato il fatto che si siano accorpati 4 nomi. Ma ritengo che sia fisiologico. Quando nel 1956 fu istituita in Italia la Corte costituzionale – racconta – la norma in vigore prevedeva per i giudici un mandato di 12 anni ed un complesso sistema di rinnovo per sorteggio relativo a circa metà del collegio ogni 6 anni per la conferma di alcuni giudici che sarebbero restati in carica solo per il periodo residuo ed il rinnovo di altri".  "La norma fu poi abrogata, perché nella prima formulazione della Corte i giudici erano molto anziani e parecchi morirono nei primi 9 anni, sicché non ci fu più bisogno del sorteggio, dal momento che l'avvicendamento non comportava più una scadenza dell'intera Corte. Pertanto – conclude rispondendo all'Adnkronos Prosperetti – già il legislatore dell'epoca aveva previsto la possibilità di una votazione congiunta per un certo numero di giudici e adesso rimane singolare il fatto che tutti veniamo rinnovati con un avvicendamento secondo le scadenze dovute ai decessi della prima composizione della Corte". (di Roberta Lanzara)
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